ANNO 2010

Esenzione abitazione principale e altri immobili assimilati:

Il decreto legge del 27 maggio 2008, n. 93 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008), ha escluso dall’Imposta comunale sugli immobili (Ici) l’abitazione principale, già dalla prima rata di giugno 2008. Per abitazione principale, si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Il contribuente, quindi, che possiede la sola abitazione principale non è più soggetto all’Ici e non deve effettuare alcun versamento.

L’esclusione dall’imposta riguarda anche le pertinenze.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locate.

L’esclusione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (es. se l’immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell’anno, è adibito ad abitazione principale solo dal 1° aprile, l’imposta è dovuta con aliquota ordinaria per i primi tre mesi).

L’esclusione si estende di diritto anche:

• agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

• alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L’esclusione non riguarda i seguenti immobili, che continuano quindi ad essere soggetti all’Ici con aliquota ordinaria del 6 per mille e la detrazione di € 129,11:

• abitazioni principali di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), compresa una pertinenza;

• abitazioni principali di cittadini italiani residenti all’estero, non locate, compresa una pertinenza.

Altre novità introdotte nel 2008, con effetto anche per gli anni seguenti, sono qui di seguito riportate in sintesi:

– è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici per tutte le variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, come le compravendite di immobili e le variazioni della percentuale di possesso;

– il conto corrente postale per il versamento dell’Ici ordinaria è il numero 88620182 intestato a EQUITALIA MARCHE S.P.A. PIEVETORINA-MC-ICI.

Aliquote anno 2010:

• L’abitazione principale e le pertinenze sono escluse dall’imposta, ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nonché delle abitazioni principali possedute da cittadini italiani residenti all’estero, compresa una pertinenza, alle quali continua ad applicarsi l’aliquota del 6 per mille, con detrazione di € 129,11  (art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93);

• altri fabbricati, aree fabbricabili, aree demaniali in concessione: 6,0 per mille (aliquota unica);

Chi paga l’Ici :

Devono versare l’Ici i possessori di fabbricati, aree fabbricabili.

Il possesso è dato dal diritto di proprietà oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Quando si paga :

I contribuenti devono versare l’imposta in due rate:

– entro il 16 giugno 2010: con la prima rata di giugno si versa l’acconto pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso;

– dall’1 al 16 dicembre 2010: con la seconda rata si versa il rimanente 50%.

Si può comunque versare l’intera imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2010.

CASI PARTICOLARI :

• Eredità

In caso di morte del possessore, l’imposta dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta) può essere pagata 6 mesi dopo la scadenza prevista. L’avvenuto tardivo versamento deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio, anche via fax o e-mail (non esiste un modulo specifico), allegando copia delle ricevute.

• Possessori residenti all’estero

I contribuenti italiani residenti all’estero possono versare l’intera imposta entro il 16 dicembre 2010. In questo caso, il totale da pagare va aumentato di un interesse pari al 3%, calcolato solo sulla prima rata.

Può essere considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta purché non locata.

Dove e come si paga

L’imposta può essere versata:

• presso gli uffici postali: gratuitamente mediante mod. F24 o, con pagamento di commissioni, mediante bollettino postale sul c/c n. 88620182 intestato a EQUITALIA MARCHE S.P.A. PIEVETORINA-MC-ICI;

• presso istituti di credito: gratuitamente mediante F24 e con pagamento di commissioni mediante bollettino postale;

N.B. Il servizio di spedizione a domicilio dei bollettini di versamento è curato direttamente da Equitalia Marche, pertanto, in caso di inesattezza dei dati anagrafici contenuti nei bollettini, si prega di contattare direttamente Equitalia Marche unità operativa Ici Macerata, via P. M. Ricci, telefono 0733235815.

Bollettini in bianco sono disponibili presso il Settore Tributi e negli uffici postali.

VERSAMENTO CON MODELLO F24

Il versamento gratuito con mod. F24 può essere effettuato presso gli sportelli bancari o postali o tramite Internet.

I codici da utilizzare sono:

Codici tributo

• 3901 Ici per abitazione principale

• 3903 Ici per aree edificabili

• 3904 Ici per altri fabbricati

• 3906 Ici per interessi (ad es. per ravvedimento operoso)

• 3907 Ici per sanzioni

Codice ente/codice Comune: quello di Pieve Torina  è G657.

In sede di dichiarazione dei redditi, è possibile compensare crediti di imposte erariali (ad esempio Irpef) con l’Ici, utilizzando il mod. F24. Informazioni sul pagamento tramite F24 sono disponibili sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo www.agenziaentrate.it.

L’Ici va versata senza decimali, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro, 72,50 si arrotondano a 73 euro).

Ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento Ici, non si è tenuti al pagamento se l’importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a 2,06 euro per ciascun soggetto passivo.

Quanto si paga :

Per calcolare l’importo da pagare per il 2010, se dovuto, è necessario conoscere, oltre all’aliquota, la base imponibile e, per i soli casi residuali previsti dalla normativa, la detrazione per l’abitazione principale.

BASE IMPONIBILE

– Fabbricati: la rendita catastale della singola unità immobiliare (abitazione, garage, ecc.) va aumentata del 5% (come lo scorso anno) e moltiplicata per:

• 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo);

N.B: Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all’inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle finanze;

• 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

• 140 per i fabbricati classificati nella categoria B (caserme, conventi, ospedali, uffici pubblici, biblioteche, musei, etc.)

• 100 per tutti gli altri fabbricati classificati nelle categorie A e C

Esempio: per un immobile di cat. A/2 con rendita di euro 1.000, la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota sarà 1.000, aumentata del 5% e moltiplicata per 100, il risultato che si ottiene sarà 105.000.

– Aree fabbricabili: si deve considerare il valore commerciale del terreno alla data del 1° gennaio 2010. La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dal Piano regolatore generale vigente (Prg).

Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (Prg), indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di adozioni di varianti al PRG, quindi, la decorrenza dell’edificabilità di un’area corrisponde alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale. Per chi non ha mai provveduto a dichiarare l’area fabbricabile e a versare l’Ici dovuta, corre l’obbligo di trasmettere all’ufficio l’apposita “Dichiarazione Ici”, con l’indicazione del valore di mercato dell’area, e di versare l’imposta per le annualità pregresse. Il versamento può essere effettuato anche in un’unica soluzione.

E’ opportuno trasmettere all’ufficio Ici copia della ricevuta di pagamento, anche via fax al n. 073751202 (all’attenzione dell’ufficio tributi, telefono 0737518022) o via e-mail all’indirizzo ufficio.ragioneria@pievetorina.sinp.net.

CASI PARTICOLARI

• Immobili inagibili

Un immobile è considerato inagibile ai fini Ici quando è dichiarato tale dall’ufficio tecnico comunale con provvedimento dirigenziale oppure quando è diroccato, fatiscente, pericolante e/o in stato di degrado igienico-sanitario ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 30/12/92, n.504, e come tale dichiarato dal contribuente con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Dalla data di presentazione della dichiarazione oppure dalla data dei provvedimenti comunali, ove esistenti, l’imposta dovuta su quell’immobile è ridotta alla metà.

• Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione

Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell’immobile, la base imponibile Ici è data dal valore dell’area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera o in ristrutturazione. Il contribuente che intende avvalersi del servizio di consulenza presso lo sportello Ici deve essere già a conoscenza del valore dell’area edificabile. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l’Ici si paga assumendo come imponibile il valore catastale del fabbricato.

• Immobili rurali o non più rurali

L’Agenzia del territorio individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono alla iscrizione in catasto con oneri a carico dell’interessato.

Le rendite catastali dichiarate o attribuite hanno validità a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, o, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta.

Tra i requisiti previsti per poter considerare rurale l’immobile vi è, per il possessore, la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese delle Camere di Commercio.

• Immobili esenti

Sono esenti i fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati allo svolgimento delle attività previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di culto), purché tali attività non abbiano natura esclusivamente commerciale.

COMPENSAZIONI :

Chi ha versato più del dovuto con la prima rata di giugno, può compensare tale maggiore importo con il saldo di dicembre, senza alcuna comunicazione all’ufficio.

Chi ha versato più del dovuto per gli anni pregressi ha la possibilità di presentare domanda di rimborso, allegando tutta la documentazione utile, insieme ad un valido documento di riconoscimento.

Dichiarazione Ici (variazioni nel possesso):

La dichiarazione Ici è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, che utilizza a tal fine il “modello unico informatico”.

Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile.

In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione Ici in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell’Ici sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale.

Le altre variazioni nel possesso, che non riguardano i notai, e che generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile) o le variazioni nell’utilizzo del bene che determinano l’esclusione dall’imposta devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione Ici.

La dichiarazione Ici va consegnata al Settore Tributi, o trasmessa via fax al n. 073751202 o spedita a mezzo di raccomandata con la dicitura, sulla busta, “Dichiarazione I.C.I.” entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è intervenuta la variazione.

Le variazioni intervenute nel 2010 possono già essere dichiarate utilizzando il modello.

Riguardo agli interessi, si rammenta che il saggio legale è, dal 1/1/2010, dell’1% (fino al 31/12/2009 del 3%) e che la maturazione è giornaliera (cioè occorre conteggiare i giorni di ritardo).

Esempio:

scadenza 16/6/2010

pagamento 10/07/2010 (24 gg. di ritardo)

imposta dovuta = euro 1.000

+ sanzioni (2,5% di euro 1.000) = euro 25

+ interessi (1.000 x 1 x 24 / 36.500) = euro 0,66 = totale importo dovuto: 1.000 + 25+ 0,66= euro 1.025,66, arrotondato a 1.026.

Nel bollettino di versamento va indicato in alto a destra l’importo totale da pagare, comprensivo di sanzioni e interessi, mentre in basso a sinistra va indicata l’imposta dovuta suddivisa secondo le voci specifiche (abitazione principale, altri fabbricati, etc.) e barrando sempre la casella “ravvedimento”. Per chi utilizza il mod. F24, i codici tributo da utilizzare sono 3906 per gli interessi e 3907 per sanzioni, oltre a quelli propri dell’imposta.

RICHIESTA DI RIESAME :

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento che ritiene illegittimo, può inoltrare all’Ufficio richiesta motivata di riesame, anche utilizzando l’apposito modello, allegando tutta la documentazione utile. L’Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell’atto, se necessario, oppure alla sua conferma.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE :

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento avente per oggetto aree edificabili, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto, richiesta di accertamento con adesione in carta libera.

Infatti l’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi suscettibile di apprezzamento valutativo, per cui oggetto dell’accertamento con adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato e non anche il valore dei fabbricati determinato in base alle rendite catastali.

RATEAZIONE RISCOSSIONE :

Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale, in un massimo di 12 rate bimestrali, di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all’intero periodo di rateizzazione.

Il numero di rate è stabilito dal capo settore Tributi in ragione dell’entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore.

Interpello

Il contribuente può presentare richiesta di interpello al Settore Tributi qualora ci siano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all’Ici riferita al Comune di Pieve Torina.

Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato.

Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.

Principali riferimenti normativi:

• Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 09 aprile 2010

• Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008.

• L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)

• Risoluzione ministeriale n. 12 del 5 giugno 2008

• Risoluzione ministeriale n. 1 del 4 marzo 2009

• D. L. 4 luglio 2006, n. 223 (cd. “decreto Bersani”)

• L. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente).

• artt. 58 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, (potestà regolamentare comunale).

• D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504  (istitutivo dell’Ici).

• Regolamento comunale Ici.

Per informazioni

Settore Tributi – Ufficio Ici – Comune di Pieve Torina

Via Roma, 126 – 62036 Pieve Torina (MC)

telefono 0737518022

fax 073751202

orario di ricevimento al pubblico: lunedì/sabato dalle 10:00 alle 13:00;

orario di risposta telefonica: lunedì/sabato 11:00 alle 13:00.

e-mail ufficio.ragioneria@pievetorina.sinp.net

responsabile del procedimento: dr. Maria Fiorenza Romaldi

Pagina aggiornata il 14/05/2010

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